Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 2 gennaio 2024. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I mangimi medicati devono essere consegnati direttamente all'allevatore o al detentore di animali esclusivamente dal farmacista o dal fabbricante o da altro distributore espressamente autorizzato dal Ministero della sanita'. Coloro che, ne' farmacisti, ne' fabbricanti, attualmente esercitano tale attivita', possono continuare ad esercitarla per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I mangimi medicati per il trattamento di animali le cui carni o frattaglie o i cui prodotti siano destinati al consumo umano possono essere forniti soltanto se:

tolto: a) non superano i quantitativi prescritti per il trattamento, conformemente alla prescrizione veterinaria;

tolto: b) non sono distribuiti in quantita' superiore al fabbisogno di un mese, fissata conformemente a quanto prescritto alla lettera a).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 194

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;90~art9 · fonte del testo