Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 194.
Abrogato dal 2 gennaio 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 194.
Abrogato dal 2 gennaio 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 2 gennaio 2024. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I mangimi medicati sono immessi sul mercato soltanto se etichettati in conformita' delle disposizioni vigenti; gli imballaggi o i recipienti di cui all'art. 5, comma 1, devono inoltre recare la dicitura chiaramente visibile "Mangimi medicati". Qualora i mangimi medicati siano immessi sul mercato in autocarri cisterna o contenitori analoghi, e' sufficiente che i dati di cui al comma 1 figurino nei documenti di accompagnamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;90~art6 · fonte del testo
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