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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 2 gennaio 2024. 387 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che prepara o pone in commercio mangimi medicati o prodotti intermedi in difetto di autorizzazione o non osservando quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, o dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), e comma 5, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire novanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni al produttore che non osserva quanto disposto l'art. 4, comma 1, lettera f), e comma 3. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni a chiunque non osserva quanto disposto dagli articoli 5 e 6. Salvo quanto previsto dal comma 1, chiunque detiene per l'immissione sul mercato, immette sul mercato o comunque utilizza i mangimi medicati o prodotti intermedi di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da un mese a dieci mesi o con l'ammenda da lire dieci a lire sessanta milioni. Non sono punibili i soggetti di cui al comma 4, qualora la difformita' dei mangimi o dei prodotti intermedi alle disposizioni richiamate al comma 1 riguarda requisiti intrinseci e non apparenti del prodotto che non siano da tali soggetti agevolmente conoscibili ne' siano conosciuti. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque consegna mangimi o prodotti intermedi in violazione dell'art. 9 e' puntito con l'arresto da tre a diciotto mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire novanta milioni. Chiunque consegna mangimi medicati ad allevatori o detentori di animali in difetto di prescrizione di un veterinario abilitato e' puntito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la sanzione di cui al comma 6 al veterinario che non osservi le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4, ed all'art. 8, comma 1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, l'allevatore o il detentore di animali che non osserva le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire quindici a lire novanta milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 194

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;90~art16 · fonte del testo