Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 194.
Abrogato dal 2 gennaio 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 194.
Abrogato dal 2 gennaio 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 2 gennaio 2024. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ferme restando le disposizioni di polizia veterinaria, le disposizioni del presente decreto si applicano alla preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati destinati alla detenzione ai fini di vendita o di altre forme di cessione a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' alla vendita ed alle forme di cessione stesse. Il presente decreto lascia impregiudicate le norme applicabili agli additivi per i mangimi, riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, e nei suoi allegati, nonche' quelle relative alle modifiche ad esse apportate a seguito di disposizioni comunitarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;90~art1 · fonte del testo
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