Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 194.
Abrogato dal 2 gennaio 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 194.
Abrogato dal 2 gennaio 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 2 gennaio 2024. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I mangimi medicati possono essere detenuti, immessi sul mercato o utilizzati solo se prodotti in conformita' del presente decreto. Per finalita' scientifiche, il Ministero della sanita' puo' autorizzare deroghe al comma 1 nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e sotto controllo dell'autorita' sanitaria veterinaria competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;90~art7 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.