Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 29 febbraio 2004. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' attribuita, a partire dal 1 agosto 1947, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei futuri aumenti della indennita' di cui al precedente art. 14, secondo comma, per effetto di promozione al grado superiore, la differenza fra il complesso delle indennita' godute fino al 31 luglio 1947 (militare, alloggio, domestico per il personale di gruppo A; militare, alloggio, complementare per i sottufficiali, guardie scelte e guardie) e l'indennita' stabilita nel precedente art. 14.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art28 · fonte del testo
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