Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 29 febbraio 2004. 181 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' raggiunto i limiti di eta', di cui al precedente art. 11, ovvero li raggiungano successivamente senza avere nel frattempo compiuto i periodi massimi di servizio finora vigenti ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, possono, a loro domanda, rimanere in servizio permanente fino al compimento dei suaccennati periodi massimi di servizio al termine dei quali sono collocati a riposo. I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali che abbiano raggiunto dopo il 9 dicembre 1943 i limiti massimi di servizio di cui all'art. 44 del regolamento del 3 ottobre 1929, n. 1997, sono trattenuti in servizio e collocati in soprannumero fino al giorno in cui raggiungeranno i limiti di eta' per la cessazione dal servizio stabiliti nel precedente art. 11.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art26 · fonte del testo
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