Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 29 febbraio 2004. 124 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Fino a quando non sia ripristinato il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, previsto negli articoli 2 e seguenti del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, le attribuzioni della sezione forestale sono esercitate da un comitato centrale delle foreste, di cui fanno parte il direttore generale delle foreste, tre funzionari di grado non inferiore al 6° del Corpo forestale dello Stato e quattro esperti scelti fuori dell'Amministrazione statale. Il comitato e' presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, e, in loro assenza, dal direttore generale delle foreste. Il comitato centrale e' costituito con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art6 · fonte del testo
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