Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1958 al 29 febbraio 2004. 109 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel far luogo all'inquadramento del personale in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto verranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395. Ai fini dell'anzianita' richiesta dalle vigenti disposizioni per conseguire la promozione ai gradi 12° e 11° del gruppo C, il servizio prestato dai sottufficiali, dalle guardie scelte e dalle guardie e' valutabile:
tolto: a) per intero il servizio prestato da sottufficiale;
tolto: b) per meta' il servizio prestato da guardia scelta e guardia. L'anzianita' di servizio non utilizzata agli effetti del precedente comma e' computata per l'anzianita' prevista nel grado 11° per poter conseguire la promozione al grado 10°.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art25 · fonte del testo
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