Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 29 febbraio 2004. 100 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Agli ispettorati regionali delle foreste spettano la vigilanza su tutta l'attivita' forestale nella circoscrizione ed il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli ispettorati ripartimentali e di quelli distrettuali. Gli ispettorati ripartimentali provvedono, in via esecutiva, a quanto e' previsto nell'art. 1 del presente decreto e sono coadiuvati dagli ispettorati distrettuali la' dove l'entita' dei compiti esige una circoscrizione territoriale piu' localizzata. Nell'ambito delle proprie circoscrizioni i capi degli ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio, ivi compresi i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art4 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.