Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1948 al 29 febbraio 2004. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il personale di gruppo A del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale non abbia seguito il prescritto corso di specializzazione in scienze forestali, e' tenuto a Seguire tale corso, le cui modalita' e durata sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed a superare gli esami relativi. Coloro che entro hanno 1949 non abbiano frequentato il corso e superato i prescritti esami cessano di fare parte del Corpo forestale dello Stato. La presente norma, non riguarda i funzionari menzionati nel precedente art. 17, secondo comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art27 · fonte del testo
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