Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Articolo abrogato dalla l. 6 febbraio 2004, n. 36.
Abrogato dal 29 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1958 al 29 febbraio 2004. 129 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nella prima attuazione del presente decreto i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che alla data del 9 dicembre 1943 appartenevano ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente, potranno partecipare a concorsi, interni per titoli ed esami al grado iniziale dei gruppi il e C, nel limite massimo di due terzi dei posti disponibili dopo le detrazioni e riserve disposte per legge a favore di determinate categorie, e, in ogni caso, non oltre il 50 per cento dei posti messi a concorso. Per partecipare al concorso del gruppo B occorre il diploma di perito agrario o di geometra o titolo equipollente, e per il gruppo C il diploma di scuola media inferiore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;804~art24 · fonte del testo
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