Le somme che gli istituti, a favore dei quali sono state concesse anticipazioni dovranno versare al fondo di rotazione per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge e saranno ripartite tra gli Istituti di credito con le stesse modalita' previste dal precedente articolo 17.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art18 · fonte del testo