Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 876, hanno effetto dal 1 marzo Fino a tale data l'Opera, nazionale per gli invalidi di guerra provvedera' al pagamento dell'indennita' prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, modificato dal citato decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, e dall'art. 1 del presente decreto.

Testo vigente dal 25 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;58~art3 · fonte del testo