Le disposizioni dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennita' ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore, sono estese, con effetti dal 1 ottobre 1947, agli infortunati civili per fatti di guerra che siano affetti da una delle mutilazioni o infermita' indicate nell'art. 2 del predetto decreto n. 876 e nell'art. 1 del presente decreto.
Testo vigente dal 25 febbraio 1948
