Le disposizioni dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennita' ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore, sono estese, con effetti dal 1 ottobre 1947, agli infortunati civili per fatti di guerra che siano affetti da una delle mutilazioni o infermita' indicate nell'art. 2 del predetto decreto n. 876 e nell'art. 1 del presente decreto.

Testo vigente dal 25 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;58~art2 · fonte del testo