Con effetto dal 1 settembre 1946, alle infermita' che ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 agosto 1947, n. 876, danno diritto alla speciale indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore sono aggiunte quelle contemplate alla lettera b) n. 3 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
Testo vigente dal 25 febbraio 1948
