Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

Testo vigente dal 28 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art12 · fonte del testo