Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'anzianita' di grado richiesta per le promozioni da effettuarsi ai gradi superiori all'8° di gruppo A, 9° di gruppo B, e 10° di gruppo C e' ridotta di un anno e mezzo. I posti disponibili alla prima attuazione del presenti decreto nei gradi 5° dei ruoli di gruppo A, 9° del ruoli di gruppo B ed 11° del ruolo di gruppo C di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianita' previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo. La riduzione di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Testo vigente dal 31 maggio 1948
