I periodi di anzianita' di grado, normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A, al 10° dei ruoli di gruppo B, all'11° dei ruoli tecnico esecutivi di gruppo C e al 12° del ruolo d'ordine di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Testo vigente dal 12 novembre 1948
