Per i posti che, nella prima attuazione del presente decreto, dopo, peraltro, l'applicazione del precedente art. 3, per quanto si riferisce al ruolo del personale amministrativo di gruppo A, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli dei gruppi A, B e C, il Ministro per i trasporti puo' bandire concorsi per titoli e per esami, riservati al personale dei ruoli dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' al personale impiegatizio non di ruolo dell'Ispettorato generale medesimo in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati)). Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso e' bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire, ai sensi del presente articolo, per il ruolo di gruppo B, e limitatamente ad un terzo dei posti disponibili, oltre i titoli di studio indicati nel precedente art. 2, saranno ritenuti transitoriamente validi anche gli altri titoli di studio che normalmente consentono l'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative e tecniche di gruppo B. Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre l'ottave dei posti che saranno messi a concorso. Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di eta'. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto implicabili, valgono anche per i concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui all', tabella IV allegata al presente decreto. I contingenti di personale non di ruolo che l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, e' stato autorizzato ad assumere ed a mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unita' pari al numero dei posti In ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti medesimi. La ripartizione nelle varie categorie del nuovo contingente sara' disposta con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 27 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1948 al 27 luglio 1951. 27 parole aggiunte.

… servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto. aggiunto: Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati. Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;557~art5 · fonte del testo