Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, il periodo di anzianita' di grado normalmente richiesto per l'avanzamento ai gradi superiori al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella B annessa al presente decreto, e' ridotto di un anno e mezzo. La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Testo vigente dal 9 luglio 1948
