Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo. I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo A, 9° dei ruoli di gruppo B ed 11° dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianita' previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo. La riduzione di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia gia' fruito di analoga beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.

Testo vigente dal 11 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;111~art22 · fonte del testo