Il personale gia' appartenente, con le qualifiche di "ispettore", "ragioniere", "vice-ispettore" e "computista", al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, inquadrato ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 21 gennaio 1923, n. 238, nei ruoli ordinari del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica di "sotto-ispettore aggiunto" ed in servizio nei ruoli dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione al 1 gennaio 1947, puo' essere collocato, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale medesimo, anche in soprannumero, nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo 8) con il grado corrispondente a quello rivestito alla predetta data del 1 gennaio 1947, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nel grado i conservando l'anzianita' di grado posseduta.
Testo vigente dal 31 maggio 1948
