Nella prima attuazione del presente decreto, i periodi di anzianita' di grado richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8 dei ruoli di gruppo A, al 9° dei ruoli di gruppo B ed al 10° dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, sono ridotti di un anno e mezzo. I posti che nella prima attuazione del presente decreto risultino disponibili nei gradi 8° dei ruoli di gruppo A, 9° dei ruoli di gruppo B e 11° dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro saranno conferiti con i criteri indicati dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianita' richiesti per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo. La riduzione di cui ai precedenti comma e' consentita limitatamente ad una sola promozione e non si applica ai coloro che abbiano gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni. Per le promozioni di cui al presente articolo, possono essere scrutinati, indipendentemente dal numero dei posti disponibili, gli impiegati che abbiano conseguito almeno nell'ultimo quadriennio le qualifiche previste dal secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Testo vigente dal 7 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-15;381~art24 · fonte del testo