A decorrere dal 1 luglio 1947 la somma che gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, e' stabilita nella misura di L. 7800 mensili.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
