Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale dei 10% sulle percentuali medesime, continuano ad avere effetto fino al 1 luglio 1948.

Testo vigente dal 8 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-09;219~art1 · fonte del testo