A decorrere dal 1 giugno 1947, agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, al netto delle indennita' di trasferta, dei diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, dei diritti di accesso, delle spese per i commessi in misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun commesso, della tassa erariale del 10% di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del 10% per le rimanenti spese, non vengono a conseguire annualmente quelli delle Preture e dei Tribunali L. 78.487,40 e quelli delle Corti di appello e della Cassazione L. 80.170,40, e' dovuta un'indennita', a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari e' aumentata, per quelli addetti alle Preture e al Tribunali, a L. 80.170,40 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 83.199,80 dopo il secondo, a L. 86.566,80 dopo il terzo, a L. 89.595,20 dopo il quarto e a L. 92.288 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 83.199,80 dopo il primo quadriennio, a lire 86.565,80 dopo il secondo, a lire 89.595,20 dopo il terzo, a L. 92.288 dopo il quarto e a L. 95.990,60 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
