Nel caso che all'ufficiale giudiziario spetti per percentuale sui crediti recuperati dall'Erario una somma superiore a L. 30.000 al bimestre, il cancelliere trasmette l'eccedenza al cancelliere capo della Corte d'appello. Questi ripartisce il totale delle somme pervenute ai sensi del comma precedente in quote uguali fra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto in effettivo servizio il giorno 15 del mese in cui e' effettuata la ripartizione.

Testo vigente dal 26 maggio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;522~art3 · fonte del testo