Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Abrogato dal 19 maggio 1995

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1992 al 19 maggio 1995. 523 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Alla legge 11 novembre 1986, n. 772, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

tolto: a) L'art. 1, primo comma, e' sostituito dal seguente: "1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese che abbiano la loro sede legale in Stati membri della Comunita' economica europea, a condizione che:

tolto: a) almeno una delle imprese partecipanti al contratto sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;

tolto: b) i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi".

tolto: b) Il secondo comma dell'art. 1 e' soppresso.

tolto: c) All'art. 2: - al terzo comma, sono soppresse le parole "ed e' tenuto al pagamento dell'indennita' assicurativa per l'intero nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri assicuratori per la rispettiva quota di partecipazione"; - al quinto comma, le parole: "Il coassicuratore delegatario e' tenuto altresi' al pagamento dell'imposta", sono sostituite con le parole "Il coassicuratore delegatario, se stabilito nel territorio della Repubblica, e' tenuto altresi' al pagamento dell'imposta"; - dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: " 6. L'impresa stabilita in altro Stato membro della Comunita' economica europea che intenda assumere il ruolo di coassicuratore delegatario deve essere in regola con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988, e deve altresi' nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni".

tolto: d) all'art. 3, primo comma: - dopo le parole: "Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica", sono aggiunte le seguenti: "in regime di liberta' di stabilimento"; - dopo l'ultima frase e' aggiunta la seguente: "Tuttavia, per poter assumere il ruolo di coassicuratore delegatario, le imprese stesse debbono essere abilitate all'accesso agli altri Stati membri della Comunita' economica europea ed essere in regola, nello Stato membro di ubicazione del rischio, con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988".

tolto: e) All'art. 4, primo comma: - dopo le parole: "Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica", sono aggiunte le seguenti: "in regime di liberta' di stabilimento"; - le parole "le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 31, 31-bis, 31-ter, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295".

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: f) All'art. 6, secondo comma, sono soppresse le parole: "ed in particolare vigila affinche' la partecipazione di imprese stabilite in Italia alle coassicurazioni di cui all'art. 1 sia effettiva, avuto riguardo anche alla entita' delle quote sottoscritte".

tolto: g) All'art. 9, primo comma, le parole "lettera d)" sono sostituite dalle parole "lettera c)".

tolto: h) Le disposizioni di cui all'art. 4, terzo comma, nonche' agli articoli 5, 7, 8 e 11 sono abrogate.

tolto: i) Le operazioni effettuate in regime di coassicurazione comunitaria ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 772, sono altresi' disciplinate dalle disposizioni di cui al presente decreto, in quanto applicabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49~art32 · fonte del testo