Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Abrogato dal 19 maggio 1995

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1992 al 19 maggio 1995. 875 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

tolto: a) all'art. 2, comma 2, sono soppressi il secondo ed il terzo trattino;

tolto: b) all'art. 4, comma 1: l'elencazione dei rami prevista alla lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c);"; l'elencazione dei rami previste alla lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie).";

tolto: c) all'art. 11, comma 1, l'elencazione dei rami ivi prevista e' sostituita dalla seguente: "1 (infortuni) e 2 (malattia); 3 (corpi di veicoli terrestri), 7 (merci trasportate) e 10 (r.c. autoveicoli terrestri), specificando per quest'ultimo ramo, ad esclusione della responsabilita' civile del vettore, il relativo importo; 8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni); 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali); 13 (r.c. generale); 14 (credito) e 15 (cauzione); 16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18 (assistenza).";

tolto: d) all'art. 16: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1- bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresi' tenute a: presentare preventivamente all'ISVAP una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonche' una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; notificare preventivamente all'ISVAP le generalita' e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis."; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi precedenti a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dai commi medesimi.";

tolto: e) all'art. 17: dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Le imprese che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono altresi' tenute a: allegare alla domanda di autorizzazione una dichiarazione attestante l'adesione all'Ufficio centrale italiano - U.C.I., nonche' una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno dell'impresa a contribuire al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; comunicare le generalita' e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.";

tolto: f) all'art. 19 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2- bis. Nella polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche' nel contrassegno e nel certificato previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, debbono essere indicati le generalita' e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 25-bis.";

tolto: g) all'art. 24 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Per le operazioni previste dall'art. 16, comma 1, relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le attivita' poste a copertura delle relative riserve tecniche devono essere localizzate nel territorio della Repubblica, sotto il controllo dell'ISVAP.";

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente: "Art. 25- bis (Rappresentante per la gestione dei sinistri). - 1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel territorio della Repubblica attraverso uno o piu' stabilimenti deve nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. 2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non puo' svolgere per conto della impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione. 3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e la validita' dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libera prestazione dei servizi. 4. Le funzioni svolte dal rappresentante possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 26.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-17;509~art1 · fonte del testo