Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Abrogato dal 19 maggio 1995

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1993 al 19 maggio 1995. 191 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le imprese di cui all'art. 8 debbono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, l'importo dei premi dell'esercizio precedente relativi alle operazioni effettuate in liberta' di prestazione di servizi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per i seguenti gruppi di rami del punto A) della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295: 1 (infortuni) e 2 (malattia); 3 (corpi di veicoli terrestri), 7 (merci trasportate)e 10 (r.c. autoveicoli terrestri), specificando per quest'ultimo ramo, ad esclusione della responsabilita' civile del vettore, il relativo importo; 8 (incendio ed elementi naturali) e 9 ( alti danni ai beni); 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali); 13 (r.c. generale); 14 (credito) e 15 (cauzione); 16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18 (assistenza). L'ISVAP porta a conoscenza delle autorita' di controllo degli Stati membri di prestazione di servizi le comunicazioni di cui al primo comma. (Direttiva n. 88/357, art. 22).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49~art11 · fonte del testo