Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Abrogato dal 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1992 al 19 maggio 1995. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' sostituito dal seguente: "51 (Estensione di esercizio all'estero). - 1. Le imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero in uno Stato terzo, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando gli Stati nel cui territorio si propongono di operare. 2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attivita' recante l'indicazione dei rischi che essa intende garantire, nonche' le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi da raccogliere e all'ammontare dei sinistri da pagare. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-15;49~art33 · fonte del testo