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Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1992 al 20 maggio 1995. 581 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Dopo l'art. 27 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 27-bis (Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e delle acqusizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione della Comunita' economica europea:

tolto: a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea;

tolto: b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a) del comma 1, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia alla Commissione. Art. 27-ter (Infrazioni al principio di reciprocita'). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficolta' incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attivita' e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta: - di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa presentata da un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo; - di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. 3. Le competenti autorita' nazionali, su decisione della Commissione, non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2 per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni di cui sopra saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Comunita' economica europea. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunita', ne' all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione. Art. 27-quater (Contratti conclusi con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea) - 1. Le disposizioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 114 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applicano a coloro che concludono contratti di assicurazione sulla vita o operazioni di capitalizzazione con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, nonche' a coloro che svolgono attivita' di mediazione per la stipulazione di dette assicurazioni o operazioni. 2. La disposizione prevista dall'art. 124 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica a coloro che concludono contratti di assicurazione sulla vita con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea.". All'art. 68, comma 1, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le parole: "In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente contratti conclusi in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica". Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 68 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 174

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-23;515~art28 · fonte del testo