[1]Articolo II RESPONSABILITA' DEL COMITATO PREPARATORIO PER L'I.R.O.

[2]1. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e' responsabile per l'espletamento, entro i limiti delle risorse a sua disposizione, delle funzioni definite nella propria Costituzione nei riguardi dei profughi in Italia aventi titolo alla sua assistenza, comprese le seguenti:

  • a)la gestione e l'amministrazione di campi per l'assistenza e mantenimento dei profughi;
  • b)la determinazione di quali profughi abbiano titolo alla sua assistenza e la elaborazione e messa in opera di quei sistemi procedurali che possano essere ritenuti necessari a tale scopo;
  • c)incoraggiare e provvedere al rimpatrio di profughi, e a tale scopo mantenersi in contatto con i Rappresentanti dei Paesi di origine dei profughi;
  • d)provvedere alla risistemazione ed all'emigrazione dei profughi che non possano o non vogliano essere rimpatriati, ed a questo scopo mantenere diretto contatto con i Rappresentanti dei Paesi di risistemazione;
  • e)provvedere, secondo la procedura che sara' concordata con i competenti funzionari del Governo, ai trasferimenti dei profughi ed al trasporto di quelli che vengono risistemati o rimpatriati;
  • f)proteggere i legittimi interessi dei profughi in Italia, qualora richiedano la sua assistenza. 2. Le funzioni e le attivita' del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. saranno svolte in conformita' delle leggi italiane e degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto o potra' assumere. 3. Il Governo e il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. si presteranno reciprocamente la maggiore possibile assistenza nella soluzione di tutte quelle questioni concernenti i profughi in Italia, che sono di competenza del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. In particolare, le parti si terranno reciprocamente informate in anticipo sulle misure da prendersi che possano influire sulle condizioni e sullo stato di tali profughi.

Testo vigente dal 18 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;468~accordo-artii · fonte del testo