[1]Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi.
[2]Considerato che il Comitato Preparatorio per l'Organizzazione Internazionale dei Profughi (nel testo denominato Comitato Preparatorio per l'I.R.O.) ha assunto dal 1 luglio 1947 la responsabilita' per lo svolgimento di un programma di assistenza, mantenimento, risistemazione e rimpatrio di certe categorie di profughi che sono di competenza del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e che sono presentemente in Italia; e Considerato che il Governo italiano (nel testo denominato Governo), e' d'accordo nel cooperare a tale programma, entro i limiti della propria giurisdizione; Il Governo e il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo I RICONOSCIMENTO DEL COMITATO PREPARATORIO PER L'I.R.O. E DELLA SUA AMMINISTRAZIONE IN ITALIA
[4]1. Il Governo riconosce la costituzione del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e ad esso riconosce lo stato ed i poteri conferitigli dalla propria Costituzione, dall'Accordo per i Provvedimenti Provvisori e dalle Risoluzioni e Decisioni adottate dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O. 2. Il Governo autorizza, il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. a funzionare in Italia secondo la propria Costituzione e Risoluzioni, ed a stabilire in Italia un'amministrazione con lo scopo di svolgere il suo programma in Italia. Nell'esecuzione di tale programma il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. potra' avvalersi della collaborazione di Societa' volontarie italiane e non italiane operanti in Italia.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
