[1]Articolo VII COMITATO MISTO
[2]1. Un Comitato Misto viene creato ed esso sara' composto di rappresentanti del Governo e del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. 2. La Delegazione del Governo e' composta di rappresentanti dei seguenti Uffici e di esperti che il Governo ritenga eventualmente di designare di volta in volta: - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero degli Affari Esteri - Ministero dell'Interno - Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato) - Ministero delle Finanze - Ministero dei Trasporti - Ministero dell'Industria e Commercio - Ministero del Commercio Estero - Alto Commissariato per l'Alimentazione - Amministrazione per gli aiuti internazionali (ex U.N.R.R.A.). 3. La Delegazione del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e' composta del Direttore e di quegli altri rappresentanti che egli designera'. 4. Il Comitato Misto si riunira' presso il Ministero degli Affari Esteri e le sue riunioni saranno presiedute alternativamente da un rappresentante del Governo e del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. 5. Le funzioni del Comitato Misto sono le seguenti:
- a)essere il normale organo di trasmissione per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. In particolare, il Comitato Misto servira' la mezzo di comunicazione attraverso il quale il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. terra' il Governo italiano informato sulla situazione dei profughi, la loro dislocazione, i loro movimenti in Italia e la loro partenza per altri paesi;
- b)esaminare, discutere e decidere di comune accordo sulle questioni concernenti le clausole di questo Accordo che richiedano azione comune tra il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O., comprese le seguenti: I. regolamenti ed ordinanze riguardanti l'ordine pubblico, igiene, sanita' pubblica, ecc.; II. metodi per l'approvvigionamento di carburanti, lubrificanti, generi alimentari ed altri; III. trasporti; IV. ridistribuzione dei profughi in campi diversi dagli attuali esistenti; misure atte ad incoraggiare il rimpatrio volontario; piani per la risistemazione di profughi in altri paesi; ed altre questioni in cui possa essere necessaria l'assistenza del Governo italiano;
- c)studiare, formulare e raccomandare quegli accordi supplementari che il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. possano di volta in volta considerare necessari.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
