[1]Articolo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
[2]1. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O., ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo articolo e al paragrafo I dell'articolo II, s'impegna a pagare in dollari, sterline, franchi svizzeri o altra valuta liberamente convertibile, a sua scelta, le spese per, lo svolgimento del silo programma di attivita' in conformita' al presente Accordo, ivi incluse le spese per il rimpatrio e la risistemazione di profughi di sua competenza che si trovino attualmente in Italia. Il Governo dara' istruzioni alla Banca d'Italia perche' provveda a fornire al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. le somme in lire necessarie alle sue spese in Italia, e per il mantenimento di adeguati fondi per l'espletamento delle sue attivita', contro il contemporaneo pagamento da parte del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. di un equivalente ammontare in dollari, sterline, franchi svizzeri o altra valuta liberamente convertibile, a scelta del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. al tasso di cambio fissato alle Rappresentanze diplomatiche in Italia degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Svizzera. 2. Allo scopo di facilitare il programma che il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. svolgera' ai sensi di questo Accordo, il Governo concede al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. un prestito senza interesse dal fondo U.N.R.R.A. in lire, dell'ammontare di un miliardo di lire, che potra' essere prelevato a seconda delle necessita', durante il periodo dal 1 luglio 1947 al 31 dicembre 1947. Le somme prelevate saranno ripagate in dollari, sterline, franchi svizzeri od altra valuta liberamente convertibile entro sei mesi dalla data di prelevamento di ogni somma, al tasso di cambio in vigore alla data del prelevamento, stabilito col sistema indicato nel paragrafo 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
