[1]Articolo IV IMMUNITA'
[2]1. Il Governo concede al Direttore ed ai principali funzionari dirigenti del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. di nazionalita' non italiana e non stabilmente residenti in Italia le immunita', facilitazioni, privilegi ed esenzioni - comprese quelle doganali - normalmente concesse alle Rappresentanze diplomatiche. La lista dei funzionari aventi diritto a tali immunita' sara' concordata tra il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. 2. La nomina del Direttore del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e' sottoposta ai gradimento del.Governo. 3. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. comunichera' al Governo una lista ufficiale di tutto il suo personale non italiano e terra' il Governo informato di ogni mutamento in detta, lista.
Testo vigente dal 18 maggio 1948
