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Civile
((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione
Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311
((Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.))
- Aggiornato al
- 26 maggio 2016
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1Campo di applicazione
- Art. 1-bisDefinizioni
- Art. 2Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie
- Art. 3Requisiti di sicurezza
- Art. 4Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni
- Art. 5Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l
- Art. 6Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi
- Art. 7Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica
- Art. 7-bisPrescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità
- Art. 7-terAffiliate e subappaltatori degli organismi notificati
- Art. 7-quaterDomanda e procedura di notifica
- Art. 8Procedure di valutazione della conformità
- Art. 9Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni
- Art. 10Obblighi dei fabbricanti
- Art. 10-bisRappresentanti autorizzati
- Art. 10-terObblighi degli importatori
- Art. 10-quaterObblighi dei distributori
- Art. 10-quinquiesCasi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 10-sexiesIdentificazione degli operatori economici
- Art. 11Relazione del fabbricanteabrogato
- Art. 12Dichiarazione di conformità UE
- Art. 13Esame della relazioneabrogato
- Art. 14Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
- Art. 14-bisVigilanza del mercato e controllo sui recipienti che entrano nel mercato dell'Unione
- Art. 14-terProcedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 14-quaterRecipienti conformi che presentano rischi
- Art. 14-quinquiesNon conformità formale
- Art. 15S a n z i o n i
- Art. 15-bisDisposizioni finali
- Art. 16Entrata in vigore
