Art. 9 — Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni
((. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del recipiente in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, assicurando il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del recipiente al presente decreto. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti, i documenti normativi o le altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che recipiente non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento.
Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 1991 al 26 maggio 2016. 249 parole tolte, 233 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La certificazione CE e' la procedura con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e certifica che un modello di recipiente soddisfa alle disposizioni del presente decreto. La domanda di certificazione CE e' presentata dal fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella Comunita' ad un unico organismo di controllo autorizzato, per un modello di recipiente o per un modello rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il mandatario deve risiedere nella Comunita' europea. La domanda deve contenere:
tolto: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonche' il luogo di fabbricazione dei recipienti;
tolto: b) la documentazione tecnica di costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II. La domanda e' corredata da un recipiente rappresentativo della produzione prevista. L'organismo autorizzato esamina dapprima la documentazione tecnica di costruzione, indi il recipiente e verifica se lo stesso e' stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica e se e' affidabile nelle condizioni di servizio previste; lo sottopone quindi a prove ed esami per accertarne la conformita' ai requisiti essenziali stabiliti all'allegato I. Se i risultati sono positivi, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato di certificazione CE del modello, corredato dalle conclusioni dell'esame e dall'indicazione di eventuali altre condizioni da rispettare, nonche' delle descrizioni e dei disegni necessari per identificare il modello approvato. L'attestato di certificazione e' trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'organismo autorizzato che motivatamente rifiuta di rilasciare un attestato di certificazione CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri organismi autorizzatiaggiunto: . Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del recipiente in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, assicurando il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del recipiente al presente decreto. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti, i documenti normativi o le altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che recipiente non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311~art9 · fonte del testo
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