La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana. Se al recipiente si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, e' compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del recipiente ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1997 al 26 maggio 2016. 325 parole tolte, 113 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 11 appone la marcatura CE sui recipienti che dichiara conformi, alternativamente:
tolto: a) alla documentazione tecnica relativa alla costruzioneaggiunto: La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegatotolto: II, punto 3, valutata idonea ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c);
tolto: b) ad un modello approvato. La sorveglianza CE e' effettuata dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, oppure dall'organismo autorizzato al quale e' stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all'art. 8, comma 1, lettera a). Il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE deve consentire l'accesso ai luoghi di produzione e deposito al personale degli organismi incaricati della sorveglianza CE per il prelievo di campioni ai fini del controllo e deve fornire tutte le indicazioni necessarie, tra cui la documentazione tecnica di costruzione, il fascicolo di controllo, l'attestato di certificazione CE o di idoneita' ed una relazione sugli esami e prove eseguiti. L'organismo autorizzato deve accertarsi che il fabbricante di recipienti soggetti a sorveglianza CE verifichi effettivamente, durante la fabbricazione, i recipienti fabbricati in serie conformemente alla lettera c), comma 2, dell'art. 11 e procede, senza preavviso, ad un prelievo sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente del lotto ai fini del controllo. Di tutte le operazioni compiute l'organismo autorizzato redige processo verbale trasmettendone, entro trenta giorni, copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, su loro richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione CEE. Il fabbricante dei recipienti predispone le istruzioni in conformita' al punto 2 dell'allegato II. Esso e' soggetto a sorveglianza CE qualora il prodotto PS * V sia superiore a 200 bar * 1. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonche' l'indicazione delle domande respinte. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi, l'interessato puo' rivolgersi all'amministrazione vigilante che, entro sessanta giorni, procede al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle speseaggiunto: I. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana. Se al recipiente si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, e' compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del recipiente ai requisiti stabiliti dal presente decreto.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311~art12 · fonte del testo
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