Art. 7 — Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica

Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per la vigilanza sugli organismi notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo 7-ter. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando trattasi di recipienti che interessano problemi di sicurezza antincendio, con il Ministero dell'interno. Il decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • a)in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';
  • b)in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita';
  • c)in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
  • d)evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
  • e)salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
  • f)assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1997 al 26 maggio 2016. 292 parole tolte, 441 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: L'organismo che chiede di essere autorizzato a svolgere le pro- cedure di cui all'art. 8 ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria, che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato III. Il contenuto della domanda e' fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'autorizzazione e' rilasciataaggiunto: Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per la vigilanza sugli organismi notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo 7-ter. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del tolto: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiunto: Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il tolto: Ministro aggiunto: Ministero del lavoro e tolto: della previdenza sociale, nonche' di concerto con il Ministro dell'interno aggiunto: delle politiche sociali e, quando trattasi di recipienti che interessano problemi di sicurezza tolto: dall'incendio aggiunto: antincendio, con il Ministero dell'interno. Il decreto tolto: deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati e possono procedere a verifiche e ispezioni nei confronti dell'organismo aggiunto: e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al tolto: comma 1, al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione e' revocata aggiunto: primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. Il Ministero tolto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonche' le modifiche od eventuali revoche della designazione. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario. L'organismo e' responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi dovranno essere motivatee comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri di cui al comma 2 aggiunto: dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

aggiunto: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';

aggiunto: b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita';

aggiunto: c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

aggiunto: d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;

aggiunto: e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;

aggiunto: f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. Il Ministero tolto: dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informera' gli altri Stati membri e la Commissione CEE aggiunto: dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311~art7 · fonte del testo