Art. 12 — Nucleo di valutazione
E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo, nominato con decreto del presidente del Consiglio di Stato, e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed e' composto da un presidente di tribunale amministrativo regionale e da un consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da due dirigenti, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Il nucleo dura in carica tre anni.
Testo vigente dal 31 gennaio 1996
