Art. 21 — Relazione annuale

Il direttore della biblioteca, entro il 15 febbraio, anche ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, invia all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria una dettagliata relazione che evidenzi l'attivita' svolta nell'anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati. Tale relazione, oltre a trattare dei programmi e progetti avviati nel corso dell'esercizio, dovra' contenere i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative. Tale relazione deve, inoltre, riguardare:

  • a)opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento di qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;
  • b)incremento del patrimonio documentario;
  • c)lavori di ordinamento e catalogazione;
  • d)interventi di tutela;
  • e)servizi di prestito e riproduzione;
  • f)altri servizi al pubblico;
  • g)mostre e promozione culturale;
  • h)pubblicazioni curate dalla biblioteca;
  • i)iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all'estero;
  • l)amministrazione;
  • m)personale; 3. Nella relazione sono, inoltre, trattati particolari problemi che interessano la vita della biblioteca e viene espresso un giudizio complessivo sul suo funzionamento.

Testo vigente dal 5 ottobre 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417~art21 · fonte del testo