Art. 21 — Relazione annuale
Il direttore della biblioteca, entro il 15 febbraio, anche ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, invia all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria una dettagliata relazione che evidenzi l'attivita' svolta nell'anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati. Tale relazione, oltre a trattare dei programmi e progetti avviati nel corso dell'esercizio, dovra' contenere i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative. Tale relazione deve, inoltre, riguardare:
- a)opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento di qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;
- b)incremento del patrimonio documentario;
- c)lavori di ordinamento e catalogazione;
- d)interventi di tutela;
- e)servizi di prestito e riproduzione;
- f)altri servizi al pubblico;
- g)mostre e promozione culturale;
- h)pubblicazioni curate dalla biblioteca;
- i)iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all'estero;
- l)amministrazione;
- m)personale; 3. Nella relazione sono, inoltre, trattati particolari problemi che interessano la vita della biblioteca e viene espresso un giudizio complessivo sul suo funzionamento.
Testo vigente dal 5 ottobre 1995
