Art. 5 — Verifica dei risultati
In relazione ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia, la verifica dei risultati conseguiti con l'impiego delle tecnologie informatiche e' effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Al monitoraggio di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo provvede il dirigente responsabile o, su sua richiesta, l'Autorita'.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
