Art. 6 — Controlli e sanzioni
Il servizio di controllo interno del Ministero, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza del termine puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Testo vigente dal 13 giugno 1994
