1. Sono abrogati gli articoli 101, 102 e 103 comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. 2. L'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 105 (Supplenze nelle sezioni del tribunale). - 1. Se in una sezione manca o e' impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non puo' provvedere a norma dell'articolo 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede".

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art7 · fonte del testo