1. Il procuratore generale presso la corte di appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorita' di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilita' dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorita' giudiziaria, a norma dell'articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
