1. Il procuratore generale presso la corte di appello coordina i rapporti dei procuratori della Repubblica con le autorita' di polizia del distretto al fine di assicurare la diretta disponibilita' dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorita' giudiziaria, a norma dell'articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sostituito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;273~art6 · fonte del testo