1. L'articolo 58 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresi' demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
