1. L'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture). - 1. I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'articolo 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni. 2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
